Condizioni Generali di Acquisto da Fornitori

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (“Condizioni Generali”) disciplinano tutti i rapporti di acquisto di beni, materiali, prodotti, componenti, imballaggi, contenitori, recipienti, vasetti, prestazioni e servizi effettuati da RDM PACK S.R.L., con sede in Via Pasubio 12, 20026 Novate Milanese (MI), C.F./P.IVA 11759670158, di seguito denominata “Committente”, nei confronti dei propri fornitori (“Fornitore”).

1.2 Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni ordine di acquisto emesso dal Committente, salvo che nell’ordine o in altro accordo scritto tra le parti sia espressamente previsto diversamente.

1.3 Eventuali condizioni generali di vendita o di fornitura del Fornitore si applicheranno esclusivamente se espressamente accettate per iscritto dal Committente. In caso di contrasto, prevarranno le condizioni specificamente concordate per iscritto tra le parti.

1.4 L’invio dell’ordine da parte del Committente e la sua accettazione da parte del Fornitore comportano l’accettazione delle presenti Condizioni Generali.

Art. 2 – Ordini di acquisto

2.1 Gli ordini del Committente sono emessi per iscritto e riportano, ove applicabile, la descrizione dei beni o servizi richiesti, le quantità, i prezzi, i termini di consegna o esecuzione, il luogo di consegna e ogni altra specifica rilevante.

2.2 Il Fornitore è tenuto a verificare tempestivamente la correttezza e completezza dell’ordine e a comunicare per iscritto eventuali contestazioni o richieste di modifica.

2.3 Salvo diversa indicazione nell’ordine, l’accettazione dell’ordine dovrà avvenire entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento. In difetto di comunicazione scritta entro tale termine, l’ordine si riterrà impegnativo e integralmente accettato.

2.4 L’accettazione dell’ordine senza riserve comporta l’integrale accettazione delle condizioni in esso contenute e delle presenti Condizioni Generali.

2.5 Eventuali modifiche, integrazioni o deroghe all’ordine dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dal Committente.

Art. 3 – Prezzi

3.1 I prezzi indicati nell’ordine si intendono fissi e vincolanti, salvo diverso accordo scritto.

3.2 Salvo diversa indicazione, i prezzi comprendono tutti i costi necessari per la regolare esecuzione della fornitura, inclusi imballaggio, movimentazione, documentazione, etichettatura, marcature, dichiarazioni, certificazioni e ogni altro onere accessorio concordato.

3.3 Il Fornitore non potrà applicare costi, maggiorazioni, spese o commissioni non espressamente concordati nell’ordine.

3.4 Eventuali variazioni dei prezzi dovranno essere preventivamente concordate per iscritto e non potranno essere applicate retroattivamente agli ordini già confermati, salvo diverso accordo scritto.

Art. 4 – Termini e modalità di consegna

4.1 I termini di consegna indicati nell’ordine sono vincolanti.

4.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi circostanza che possa determinare un ritardo nella consegna o nell’esecuzione della prestazione, indicandone le cause e la durata presumibile.

4.3 La comunicazione di un possibile ritardo non esonera il Fornitore dalle proprie responsabilità contrattuali.

4.4 Salvo diverso accordo, le consegne devono essere effettuate presso il luogo indicato nell’ordine e durante gli orari comunicati dal Committente.

4.5 Le consegne parziali sono ammesse esclusivamente previo accordo del Committente.

4.6 In caso di ritardo imputabile al Fornitore, il Committente si riserva i rimedi previsti dall’ordine e dal rapporto contrattuale, nonché il risarcimento degli eventuali danni subiti.

4.7 Ove l’ordine lo preveda, la consegna dovrà rispettare le specifiche ivi indicate, inclusi resa, luogo, termini, modalità di scarico, numero di lotto, DDT, anonimizzazione degli imballi ed etichette richieste dal Committente.

Art. 5 – Imballaggio, etichettatura e documentazione

5.1 I prodotti dovranno essere adeguatamente imballati e protetti in relazione alla loro natura, alle modalità di trasporto, alle esigenze di conservazione e alla destinazione d’uso prevista.

5.2 Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti da imballaggi inadeguati o non conformi alle prescrizioni dell’ordine, delle specifiche tecniche o della normativa applicabile.

5.3 Ogni consegna dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’ordine e dalla normativa applicabile, inclusi, ove richiesti: documenti di trasporto, schede tecniche aggiornate, dichiarazioni di conformità, certificati, istruzioni d’uso, informazioni di sicurezza, documentazione sulla composizione del materiale, sulla riciclabilità, sul contenuto riciclato, sulla riutilizzabilità o sulle caratteristiche di compostabilità, ove pertinenti.

5.4 La documentazione dovrà consentire la piena identificazione e tracciabilità dei prodotti forniti, dei lotti di produzione, dei materiali impiegati, dei componenti, degli stabilimenti produttivi e, ove rilevante, dei subfornitori coinvolti anche nel pieno rispetto della normativa prevista dal Reg. Ue 2025/40.

5.5 Per gli imballaggi o contenitori destinati al settore food o comunque destinati a venire a contatto con alimenti, il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente ogni documento tecnico e dichiarativo necessario a dimostrare la conformità del prodotto alla destinazione d’uso prevista.

5.6 Ove previsto nell’ordine, il Fornitore dovrà indicare il numero di lotto su ogni collo e sul DDT, utilizzare imballi anonimi senza riferimenti al Fornitore e apporre esclusivamente le etichette richieste dal Committente.

5.7 Ove applicabile, il Fornitore dovrà fornire e aggiornare le informazioni necessarie affinché il Committente possa adempiere correttamente agli obblighi di etichettatura dell’imballaggio e del fine vita previsti dal Reg. Ue 2025/40 e s.m.i.

5.8 Se il prodotto fornito comprende imballaggi soggetti a marcature, simboli, codici o supporti dati digitali previsti dalla disciplina applicabile, il Fornitore ne garantisce correttezza, leggibilità, durabilità e coerenza con la documentazione tecnica.

Art. 6 – Qualità, conformità normativa e requisiti tecnici della fornitura

6.1 I beni e i servizi forniti dovranno essere conformi a quanto previsto nell’ordine, nelle specifiche tecniche concordate, nei disegni, nei capitolati, nei campioni approvati e nella normativa applicabile.

6.2 I prodotti dovranno essere idonei all’uso cui sono destinati e presentare le caratteristiche qualitative e prestazionali concordate.

6.3 Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti siano conformi alla normativa vigente applicabile alla relativa tipologia di prodotto e alla loro destinazione d’uso.

6.4 Con particolare riguardo agli imballaggi e ai contenitori, il Fornitore garantisce che i prodotti consegnati siano conformi alle prescrizioni applicabili in materia di:
- sostanze contenute negli imballaggi;
- riciclabilità;
- contenuto riciclato, ove applicabile;
- compostabilità, ove dichiarata o richiesta;
- riduzione al minimo dell’imballaggio;
- riutilizzabilità, ove prevista;
- etichettatura e informazioni sull’imballaggio [Regolamento UE 2025 40.pdf].

6.5 Per i prodotti destinati ad impieghi food, il Fornitore garantisce altresì che gli stessi siano idonei alla specifica destinazione comunicata dal Committente nell’ordine o nelle specifiche tecniche e che le informazioni tecniche, dichiarative e identificative fornite siano complete, veritiere, aggiornate e coerenti con il prodotto effettivamente consegnato.

6.6 Qualsiasi modifica relativa a materiali, componenti, caratteristiche tecniche, additivi, rivestimenti, inchiostri, adesivi, processo produttivo, sito produttivo o subfornitori che possa incidere sulla conformità della fornitura dovrà essere preventivamente comunicata e, ove richiesto dal Committente, approvata per iscritto.

6.7 In assenza di preventiva comunicazione e, se richiesta, di preventiva approvazione del Committente, la fornitura modificata potrà essere considerata non conforme.

6.8 Ove l’ordine contenga prescrizioni tecniche, dimensionali, ponderali, di confezionamento, tolleranza, etichettatura, marcatura, tracciabilità o certificazione, tali prescrizioni avranno carattere essenziale ai fini della conformità della fornitura.

Art. 7 – Controlli, verifiche e accettazione

7.1 Il Committente potrà effettuare controlli sui beni e sui servizi ricevuti, direttamente o tramite soggetti incaricati.

7.2 Il controllo della merce al momento della consegna non esonera il Fornitore dalle proprie responsabilità per vizi, difetti, non conformità o carenze non immediatamente rilevabili.

7.3 Il Committente potrà richiedere al Fornitore, anche successivamente alla consegna, copia aggiornata della documentazione tecnica e dichiarativa relativa ai prodotti forniti, nonché chiarimenti o evidenze utili alla verifica della conformità.

7.4 L’accettazione della fornitura non costituisce rinuncia del Committente ai diritti derivanti da eventuali vizi o non conformità successivamente riscontrati.

7.5 In caso di non conformità, anche documentale, informativa o di etichettatura, il Committente potrà richiedere, secondo i casi: integrazione documentale, sostituzione della fornitura, ritiro della merce, sospensione di ulteriori consegne, riduzione del prezzo, risoluzione dell’ordine e/o risarcimento del danno.

Art. 8 – Garanzia

8.1 Il Fornitore garantisce che i beni e i servizi forniti siano esenti da vizi, difetti e non conformità e che siano conformi alle caratteristiche e alle specifiche concordate.

8.2 La garanzia del Fornitore si estende anche alla correttezza, completezza, tracciabilità e aggiornamento della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse al Committente in relazione ai prodotti forniti.

8.3 Il Fornitore garantisce altresì il rispetto degli eventuali periodi di garanzia espressamente previsti nell’ordine, nel contratto o dalla normativa applicabile.

8.4 In caso di contestazione per vizi, difetti, non conformità o carenze documentali, il Fornitore dovrà intervenire tempestivamente e senza costi per il Committente.

8.5 Qualora la non conformità renda necessario il richiamo, il ritiro, la sostituzione, il reimballaggio, la rilavorazione, la segregazione, il blocco commerciale o la gestione di reclami relativi ai prodotti acquistati o ai prodotti del Committente che li incorporano o li utilizzano, il Fornitore sarà tenuto a collaborare senza ritardo con il Committente e a fornire tutta la documentazione e l’assistenza necessarie.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

9.1 Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell’ordine e della normativa fiscale applicabile.

9.2 Ogni fattura dovrà riportare almeno il numero dell’ordine di acquisto e gli eventuali ulteriori riferimenti richiesti dal Committente.

9.3 Il pagamento sarà effettuato secondo i termini concordati nell’ordine.

9.4 In caso di contestazioni relative alla fornitura o alla fattura, il Committente potrà sospendere il pagamento della parte interessata dalla contestazione.

9.5 Il pagamento non costituisce accettazione definitiva della fornitura né rinuncia ai diritti del Committente relativi a vizi, difetti o non conformità.

9.6 Ove indicato nell’ordine, il pagamento avverrà secondo la specifica condizione ivi riportata; con precisazione che le ricevute bancarie con scadenza agosto e dicembre andranno posticipate al giorno 5 del mese successivo.

Art. 10 – Obblighi del Fornitore

10.1 Il Fornitore si impegna a:
- eseguire le proprie prestazioni con diligenza e professionalità;
- rispettare i termini e le modalità concordate;
- garantire la conformità dei prodotti e dei servizi forniti;
- rispettare le normative applicabili alla propria attività e alla fornitura;
- fornire la documentazione richiesta dal Committente;
- informare tempestivamente il Committente di qualsiasi circostanza che possa compromettere la corretta esecuzione della fornitura;
- mantenere un sistema idoneo di identificazione e tracciabilità dei lotti, delle materie prime, dei componenti e dei siti produttivi utilizzati per la produzione dei beni forniti;
- conservare e rendere disponibili, su richiesta del Committente, le informazioni tecniche e dichiarative rilevanti relative ai prodotti forniti;
- non apportare modifiche a materiali, formulazioni, componenti, additivi, rivestimenti, adesivi, inchiostri, parametri essenziali di produzione, sito produttivo, subfornitori o specifiche del prodotto senza preventiva comunicazione al Committente e, ove richiesto, senza preventiva approvazione scritta;
- collaborare tempestivamente con il Committente in caso di verifica, contestazione, reclamo, non conformità, blocco commerciale, ritiro o richiamo dei prodotti.

10.2 Il Fornitore è responsabile dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori, subfornitori e incaricati coinvolti nell’esecuzione dell’ordine.

Art. 11 – Subfornitura e cessione

11.1 Il Fornitore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’ordine qualora ciò sia vietato dall’ordine o dal contratto o quando sia richiesta la preventiva autorizzazione del Committente, senza averla ottenuta per iscritto.

11.2 L’eventuale autorizzazione alla subfornitura non comporterà alcuna limitazione della responsabilità del Fornitore nei confronti del Committente.

11.3 Il Fornitore non potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dall’ordine senza il preventivo consenso scritto del Committente.

11.4 In ogni caso, il Fornitore resta responsabile della conformità dei prodotti, delle informazioni e della documentazione anche quando faccia ricorso a subfornitori o stabilimenti terzi.

Art. 12 – Riservatezza

12.1 Il Fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, documenti, dati, specifiche tecniche, disegni, prezzi, processi, informazioni commerciali e qualsiasi altra informazione ricevuta dal Committente in occasione del rapporto contrattuale.

12.2 Tali informazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione dell’ordine.

12.3 Il Fornitore non potrà divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente, salvo obblighi di legge.

12.4 Gli obblighi di riservatezza resteranno efficaci anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 13 – Proprietà intellettuale

13.1 Il Fornitore garantisce che i beni e i servizi forniti non violino diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

13.2 Il Fornitore terrà indenne il Committente dalle pretese di terzi derivanti da violazioni imputabili al Fornitore.

13.3 Disegni, specifiche, documenti, modelli, attrezzature e altri materiali messi a disposizione dal Committente rimangono di proprietà del Committente.

Art. 14 – Materiali e attrezzature del Committente

14.1 I materiali, componenti, attrezzature, stampi, utensili, documenti e altri beni messi a disposizione del Fornitore dal Committente rimangono di proprietà del Committente.

14.2 Il Fornitore è tenuto a custodirli con diligenza, utilizzarli esclusivamente per l’esecuzione degli ordini e adottare tutte le misure necessarie per evitarne deterioramento, perdita o utilizzo non autorizzato.

14.3 Al termine della fornitura, il Fornitore dovrà restituire tali beni secondo le istruzioni del Committente.

Art. 15 – Sicurezza, ambiente e conformità normativa

15.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, gestione dei rifiuti e ogni altra normativa pertinente alla propria attività e alla fornitura.

15.2 Qualora i prodotti forniti siano soggetti a specifici obblighi di sicurezza, etichettatura, trasporto, stoccaggio, impiego, recupero, riciclo o smaltimento, il Fornitore dovrà fornire al Committente tutte le informazioni e la documentazione necessarie.

15.3 Per prodotti, recipienti, vasetti, contenitori o altri articoli destinati ad impiego food, il Fornitore dovrà:
- fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto secondo la destinazione prevista;
- comunicare eventuali limitazioni d’uso, incompatibilità, condizioni di impiego, conservazione o riempimento;
- assicurare coerenza tra prodotto fornito, documentazione tecnica, dichiarazioni e specifiche contrattuali;
- rendere disponibili, su richiesta del Committente, evidenze documentali idonee a supportare le dichiarazioni rese.

15.4 Il Fornitore dovrà informare tempestivamente il Committente di eventuali rischi, limitazioni o mutamenti che possano incidere sull’utilizzo, sulla conformità o sulla commerciabilità dei prodotti forniti.

Art. 15-bis – Obblighi specifici per imballaggi – Reg. UE 2025/40 e s.m.i.

15-bis.1 Quando la fornitura riguarda gli imballaggi o altri prodotti destinati al confezionamento, contenimento, protezione o trasporto, il Fornitore dovrà consegnare prodotti conformi alla destinazione d’uso indicata dal Committente nel pieno rispetto dell’ordine e/o delle specifiche tecniche.

15-bis.2 Il Fornitore dovrà fornire al Committente, prima della consegna o comunque nei tempi da esso richiesti, la documentazione tecnica e dichiarativa necessaria a consentire la valutazione, l’utilizzo, l’etichettatura, la tracciabilità e la verifica della conformità del prodotto.

15-bis.3 Il Fornitore garantisce che la documentazione trasmessa si riferisca esattamente ai prodotti, ai lotti, ai materiali e ai processi effettivamente utilizzati per la fornitura.

15-bis.4 Ogni variazione di materiale, formulazione, additivo, componente, trattamento, processo, impianto produttivo, subfornitore o altra caratteristica suscettibile di incidere sulla conformità, riciclabilità, etichettatura o idoneità del prodotto dovrà essere comunicata con congruo anticipo e, ove richiesto dal Committente, sottoposta a preventiva approvazione scritta.

15-bis.5 Il Fornitore dovrà consentire al Committente di risalire, mediante documentazione e registrazioni, almeno ai lotti di produzione interessati dalla fornitura e ai principali elementi identificativi del prodotto.

15-bis.6 Per gli imballaggi food, il Fornitore garantisce inoltre:
- la conformità alle prescrizioni applicabili in materia di sostanze contenute negli imballaggi, incluse le restrizioni previste per specifiche sostanze negli imballaggi a contatto con alimenti;
- la disponibilità delle informazioni necessarie per dimostrare la conformità alle prescrizioni di riciclabilità e, ove applicabili, di contenuto riciclato;
- la disponibilità della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità UE dell’imballaggio, ove richieste dal regolamento applicabile.

15-bis.7 In caso di non conformità, dubbio di conformità o contestazione da parte di clienti, autorità o terzi, il Fornitore dovrà collaborare immediatamente con il Committente, fornendo senza ritardo tutte le informazioni, i documenti e il supporto necessari alla gestione dell’evento.

Art. 16 – Etica e responsabilità sociale

16.1 Il Fornitore si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, integrità e trasparenza.

16.2 Il Fornitore dichiara di operare nel rispetto della normativa applicabile in materia di lavoro, salute e sicurezza, tutela dell’ambiente e prevenzione di fenomeni corruttivi.

16.3 Qualora il Committente disponga di un proprio codice etico o codice di condotta fornitori, esso potrà essere richiamato nell’ordine o reso disponibile al Fornitore e costituirà parte integrante del rapporto.

Art. 17 – Protezione dei dati personali

17.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell’ambito del rapporto commerciale nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e la normativa nazionale applicabile.

17.2 Qualora, nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine, il Fornitore debba trattare dati personali per conto del Committente, le parti provvederanno, ove necessario, a disciplinare tale trattamento mediante apposito accordo o atto di nomina.

Art. 18 – Forza maggiore

18.1 Nessuna delle parti sarà responsabile per l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni quando tale inadempimento sia direttamente causato da eventi imprevedibili e non ragionevolmente controllabili.

18.2 La parte che invochi un evento di forza maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione all’altra parte.

18.3 Il Fornitore dovrà adottare ogni ragionevole misura per limitare gli effetti dell’evento e riprendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni nel più breve tempo possibile.

Art. 19 – Sospensione e risoluzione

19.1 Il Committente potrà sospendere l’esecuzione di un ordine mediante comunicazione scritta al Fornitore.

19.2 In caso di grave o reiterato inadempimento del Fornitore, il Committente potrà avvalersi dei rimedi previsti dal rapporto contrattuale, inclusa la risoluzione.

19.3 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili cause di risoluzione:
- il mancato rispetto del termine o delle modalità di consegna;
- la fornitura di prodotti non conformi o difettosi;
- la mancata consegna, incompletezza o inattendibilità della documentazione tecnica o dichiarativa richiesta dal Committente;
- l’omessa comunicazione di modifiche relative a materiali, componenti, processo produttivo, sito produttivo o subfornitori;
- l’impossibilità di assicurare la tracciabilità dei prodotti o dei lotti;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la violazione degli obblighi relativi alla proprietà intellettuale;
- il ricorso non autorizzato a subfornitori quando tale autorizzazione sia richiesta;
- la violazione di obblighi essenziali previsti dall’ordine o dal contratto.

Art. 20 – Responsabilità

20.1 Il Fornitore è responsabile dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con l’accettazione dell’ordine.

20.2 Il Fornitore sarà responsabile dei danni cagionati al Committente in conseguenza di inadempimenti, vizi, difetti, non conformità o inesattezze documentali imputabili al Fornitore: in tali casi viene prevista una penale di € 2.000,00 per ogni singolo lotto accertato non conforme salvo risarcimento dei danni ulteriori.

20.3 Il Fornitore risponde altresì dell’inesattezza o incompletezza delle informazioni fornite al Committente ai fini della conformità normativa, della tracciabilità, dell’etichettatura e della gestione del fine vita degli imballaggi.

20.4 Restano ferme le disposizioni inderogabili previste dalla normativa applicabile in materia di responsabilità del produttore, sicurezza dei prodotti e tutela dei terzi.

Art. 21 – Comunicazioni

21.1 Le comunicazioni relative agli ordini e al rapporto di fornitura dovranno essere effettuate ai recapiti indicati nell’ordine o nei documenti contrattuali.

21.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati societari, fiscali, bancari e dei propri recapiti.

21.3 Il Fornitore dovrà inoltre comunicare senza ritardo:
- ogni anomalia o non conformità rilevata sui prodotti già consegnati o in corso di produzione;
- ogni modifica rilevante di materiali, componenti, additivi, processo produttivo, sito produttivo o subfornitori;
- ogni circostanza che possa incidere sulla sicurezza, conformità, etichettatura, commerciabilità o corretta destinazione d’uso dei prodotti forniti.

Art. 22 – Validità e modifiche delle Condizioni Generali

22.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli ordini ai quali siano espressamente richiamate.

22.2 Il Committente potrà modificarle o aggiornarle; le modifiche si applicheranno agli ordini emessi successivamente alla loro entrata in vigore, salvo diverso accordo.

22.3 L’eventuale nullità o inefficacia di una o più disposizioni non comporterà la nullità o inefficacia delle restanti disposizioni.

Art. 23 – Legge applicabile

23.1 I rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana, salvo diversa disposizione inderogabile applicabile.

23.2 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali si applicano le disposizioni della normativa italiana vigente e, ove pertinente, le disposizioni direttamente applicabili del Regolamento UE 2025 40 e s.m.i..

Art. 24 – Foro competente

24.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione degli ordini e dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, salvo i casi di competenza inderogabile.

Art. 25 – Disposizioni finali

25.1 Le presenti Condizioni Generali, unitamente all’ordine di acquisto e agli eventuali documenti espressamente richiamati, costituiscono la disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore per la specifica fornitura.

25.2 In caso di contrasto tra i documenti contrattuali, salvo diverso accordo scritto, prevarranno nell’ordine:

25.3 eventuali accordi scritti specifici tra le parti;

25.4 l’ordine di acquisto emesso dal Committente;

25.5 le presenti Condizioni Generali;

25.6 eventuali allegati tecnici, specifiche, capitolati o altri documenti richiamati nell’ordine.

25.7 Le prescrizioni operative e tecniche contenute nell’ordine, incluse quelle relative a consegna, imballaggio, documentazione, etichettatura, lotto, anonimizzazione degli imballi, certificazioni e termini di pagamento, integrano e completano le presenti Condizioni Generali.

RDM PACK SRL

Sede operativa e sede legale:
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Capitale sociale € 100.710,00
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